Amministrazione Trasparente
L’obbligo deriva dagli articoli 194 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), e riguarda le procedure di partenariato pubblico-privato, nelle quali un soggetto privato realizza un’opera o un servizio anticipando risorse in cambio della gestione o di altri benefici economici.
Le istituzioni scolastiche statali:
⦁ non sono stazioni appaltanti titolate a promuovere progetti di finanza di progetto nei sensi del Codice dei contratti pubblici;
⦁ non possono attivare forme di partenariato pubblico-privato su opere o servizi con ritorno economico, come prevede la finanza di progetto (es. gestione impianti sportivi, costruzione palestre, ecc.);
⦁ non gestiscono entrate proprie o flussi finanziari strutturati tali da sostenere piani finanziari pluriennali, tipici della finanza di progetto.
L’Istituzione scolastica non ha attivato procedure di finanza di progetto ai sensi degli artt. 194 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, in quanto non rientra tra le amministrazioni pubbliche abilitate a promuovere operazioni di partenariato pubblico-privato con oneri a carico della finanza pubblica.
Pertanto, non vi sono atti o documenti da pubblicare per la presente voce.
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